Legislazione sull’olio evo nei ristoranti

L’olio è il condimento per eccellenza nella nostra cultura gastronomica. Ovviamente parliamo di olio extravergine d’oliva e non di olio di semi (sono due prodotti simili ma molto diversi).

L’olio evo italiano è un prodotto che tutto il mondo ci invidia, di una potenza assurda sotto l’aspetto nutrizionale: ecco perchè in molti lo definiscono l’oro del Mediterraneo.

Esistono purtroppo molti casi di contraffazione e di frodi e per evitare che la produzione dell’olio extravergine possa essa danneggiata da loschi imprenditori, l’Unione Europea ed i legislatori italiani, negli anni, hanno emanato numerose leggi che cercano costantemente di tutelare questo patrimonio Made in Italy

LA LEGGE

Nel 2009 (Regolamento Comunitario N.182 del 6 marzo 2009) diventa obbligatorio indicare la provenienza delle olive sull’etichetta quindi al bando bottigliette nei ristoranti senza etichetta. Inoltre è assolutamente obbligatoria la presenza del tappo antirabbocco (grazie alla Coldiretti – legge europea 2013 bis approvata dal Parlamento e pubblicata sul supplemento n.83 della Gazzetta Ufficiale 261).

A tutt’oggi gli obblighi sono ancora presenti assieme a numerosi altri accorgimenti:

  • occorre che sull’etichetta sia riportata attentamente se si tratta di “olio d’oliva”, “olio di sansa” o di “olio extravergine d’oliva”;
  • è possibile utilizzare contenitori fino a 25 litri di capacità (per aziende);
  • è possibile utilizzare solo contenitori fino a 5 litri di capacità (per privati);
  • obbligatorio un sistema di chiusura che  protegga l’integrità prima dell’apertura;

NEI RISTORANTI

Riassumendo per aziende ristorative, ristoranti, mense, bar, pizzerie sono al bando le vecchie oliere. I ristoratori devono utilizzare obbligatoriamente:

  • bottiglie etichettate secondo la normativa;
  • con tappo antirabbocco;
  • bottiglie provviste di “sistema di protezione anti-uso”

L’unica eccezione è fatta per i contenitori d’olio destinato alla cucina ed alla preparazone delle pietanze.

L’ETICHETTA DELL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

Per legge una bottiglia d’olio deve riportare:

  • Denominazione di vendita (come “olio extra vergine di oliva”, “olio di oliva vergine”, “olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini”, “olio di sansa di oliva”);
  • Designazione dell’origine (solo per l’extra vergine ed il vergine)
    Informazione sulla categoria di olio (per esempio “olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”);
  • Quantità netta;
  • Termine minimo di conservazione;
  • Condizioni particolari di conservazione;
  • Nome o la ragione sociale e l’indirizzo del responsabile commerciale del prodotto;
  • Lotto;
  • Dichiarazione nutrizionale ;
  • Annata (se ricorrono determinate condizioni)

A partire dal 13 dicembre 2016, secondo il Reg. UE 1169/2011 l’etichetta dell’olio extravergine di oliva riporta anche i valori nutrizionali:

  • Valore energetico;
  • Grassi;
  • Acidi grassi saturi;
  • Carboidrati;
  • Zuccheri;
  • Proteine;
  • Sale

(non obbligatorie):

  • Acidi grassi monoinsaturi;
  • Acidi grassi polinsaturi;
  • Polioli;
  • Amido;
  • Fibre

LE SANZIONI

Tutti questi “accorgimenti” sono obbligatori per legge e quindi chi non rispetta va sanzionato: da 1000 a 8000 €. Inoltre può essere avviata la confisca dei prodotti.

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