La valutazione degli apprendimenti nella scuola moderna

Con il termine valutazione intendiamo genericamente “determinare il valore“. E’ logico che in un contesto scolastico il valore è la cultura ma anche il  progresso a seguito di programmazioni ed obiettivi prefissati raggiunti.
 
La valutazione nella scuola italiana si distingue in interna ed esterna.
La valutazione interna è composta da:
  • valutazione degli apprendimenti che interessa alunni e docenti;
  • autovalutazione d’Istituto, considerata un momento indispensabile per verificare l’efficacia dell’organizzazione e l’efficienza delle risorse. 
La valutazione esterna è condotta da:
  • istituti di ricerca;
  • Certificatori della qualità;
  • Miur;
  • Organismi nazionali e internazionali ecc;
In quest’articolo parleremo della valutazione degli apprendimenti 
Nel corso degli anni il concetto di valutazione è cambiato subendo profonde modificazioni.
All’inizio la valutazione serviva solamente ad accertare i livelli di apprendimento dei discenti. Oggi invece la valutazione è anche uno strumento di diagnosi e di riflessione dellì attività didattica.
La valutazione è il punto di arrivo e di partenza di ogni processo educativo

Insegnare vuol dire obbligatoriamente valutare, sono due processi strettamente connessi tra loro. Ha carattere di continuità e impegna collegialmente gli insegnanti corresponsabili dell’azione didattica .
 
La valutazione per la legislazione italiana
Dagli anni ’70 agli anni ’90
  • la legge 517/1977 abolisce la “pagella” e introduce la “scheda personale”, di carattere informativo, sommativo e terminale e introduce gli esami finali per la scuola elementare;
  • l’O.M. 236/93 introduce “il Documento di valutazione”. La  valutazione è formativa,  coinvolge sia l’alunno che il docente. Quest’ordinanza Ministeriale fornisce un quadro organico di indicazioni arricchito da strumenti operativi che consentono di coniugare le attività di programmazione con la valutazione degli apprendimenti;
  • l’art. 21 comma 9 della legge 59/1997 stabilisce che l’autonomia “si sostanzia nell’obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi”;
  • il D.P.R 275/99 all’art. 10 “ verifiche e modelli di certificazione” in cui si introduce il concetto di  verifica periodica del sistema scolastico e di certificazione volte a valutare le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite, i crediti formativi;
La Valutazione nel 2000
  • Nel D.l.gs 59/2004 si afferma nettamente la differenza tra valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze. Viene introdotto il Portfolio (già dalla scuola dell’infanzia) in cui sono inseriti materiali didattici, osservazioni, commenti dell’alunno, della famiglie e della scuola esemplificativi del suo percorso scolastico ecc. Quando si conclude il primo ciclo di istruzione viene introdotto il PECUP (la sigla sta per Profilo Educativo Culturale e Professionale) che rappresenta “ciò che il ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere e fare per essere l’uomo e il cittadino che è giusto attendersi al termine del ciclo di istruzione“;
  • La Nota Ministeriale del 10 novembre 2006 stabilisce che ogni scuola deve adottare una propria scheda di valutazione, che deve comunque prevedere la valutazione delle singole discipline, delle materie opzionali e del comportamento;
  • La Legge 169 del 30 0ttobre 2008  all’art. 3 stabilisce sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado  che la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti, la certificazione delle competenze acquisite, e la valutazione dell’esame finale del primo ciclo (scuola sec. I grado) sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.  Per gli alunni di scuola primaria la non ammissione alla classe successiva può avvenire solo in casi eccezionali comprovati da specifica motivazione. Per la scuola secondaria di I grado non sono ammessi gli alunni che non abbiano raggiunto una votazione di almeno sei decimi.  Rimane  il giudizio analitico sul livello globale di maturazione dell’alunno.
  •  il D.P.R. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) 22 giugno 2009 , n. 122 regolamenta le finalità ed i caratteri della valutazione. 

 Ecco i primi tre articoli del D.P.R. 122:  

1. Il presente Regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia;
2. La valutazione e’ espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva;
3.  La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del23 e 24 marzo 2000;
Per valutare occorre quindi prefissarsi obiettivi e traguardi ed accertarne il raggiungimento mediante verifiche. Esse possono essere verifiche sia periodiche che finali e devono essere coerenti sia con gli obiettivi di apprendimento che con i traguardi per lo sviluppo delle competenze (esplicitati  dalle indicazioni e declinati nel curricolo).

I tempi della valutazione
La valutazione si può declinare in:
  • valutazione iniziale;
  • valutazione in itinere;
  • valutazione finale;
La valutazione iniziale (definita anche valutazione diagnostica) ha lo scopo di accertare negli allievi il possesso di prerequisiti inerenti conoscenze, abilità e competenze minime richieste per raggiungere gli obiettivi programmati, promuovendo interventi mirati a colmare le eventuali carenze riscontrate. Può esplicitarsi attraverso griglie di osservazioni e  prove strutturate e semi strutturate
La valutazione in itinere (definita anche valutazione formativa) interessa l’alunno in tutte le fasi dell’apprendimento, ne analizza i risultati alla luce della situazione di partenza, dei progressi e dell’impegno, monitorando l’andamento progressivo degli apprendimenti e la costanza nell’applicazione. Ha lo scopo di recuperare, sostenere, approfondire, modificare, il percorso didattico adattandolo alle esigenze dell’alunno che via via possono emergere. La raccolta di questi dati avviene attraverso una serie di strumenti, sebbene meno strutturati, più idonei a registrare il percorso di apprendimento. Si tratta di colloqui, questionari, schede di autovalutazione, griglie di osservazione, liste di controllo e diari di bordo; verifiche brevi e frequenti da somministrare al termine di una unità didattica o di una significativa frazione di essa.

La verifica finale (definita anche valutazione sommativa) ha come oggetto prove osservabili e misurabili, considerate indicatori delle competenze e delle conoscenze da accertare. L’attenzione si focalizza soprattutto sulla prestazione fornita dall’alunno al momento della prova, sul prodotto osservabile e non sull’intero processo di apprendimento. Questo tipo di valutazione richiede strumenti maggiormente strutturati e formalizzati in grado di fornire risultati il più possibile precisi ed oggettivi. 
 
La valutazione sia formativa che sommativa avviene attraverso l’analisi e l’interpretazione dei dati e delle informazioni raccolte con le verifiche.

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