Ogni componente viene eletto dalla categoria d’appartenenza (ad esempio i genitori sono eletti dai genitori e così via….).
Sarebbe impensabile (ed ingiusto) dare potere decisionale ad un singolo membro della realtà scolastica ed occorre quindi avvalersi di gruppi di esperti eletti da chi vive e fa parte di quel determinato isituto scolastico (perchè ogni scuola è un universo diverso da un altro). Possiamo quindi affermare che nessuna scuola potrebbe esistere e funzionare senza la presenza di tutti gli organi scolastici. A seguito della riforma scolastica Legge 107 del 13 luglio 2015, è stato dato maggior spazio agli organi collegiali, sempre seguendo i principi dell’autonomia.
==> ASSEMBLEA DEI GENITORI
In quando tutori degli alunni (ed educatori) i genitori hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita scolastica dei propri figli ed a riunirsi nei locali della scuola per proporre idee (organizzazione di mercatini o raccolte fondi, ad esempio) e\o affrontare eventuali problematiche presenti all”interno della classe dei propri figli; possono essere riunioni che coinvolgono tutti i genitori degli alunni dell’Istituto scolastico oppure possono riiunirsi esclusivamente i genitori degli alunni di un adeterminata classe.
Viene eletto sempre un rappresentante che assume il ruolo di Presidente.
Chi può convocarla? Informando in anticipo il Dirigente Scolastico, l’assemblea dei genitori viene richiesta dai rappresentati eletti dei consigli di classe oppure dai docenti della classe. La richiesta dovrà contenere oltre la data, anche la motivazione e quindi i punti d’affrontare.
Oltre i genitori, all’assemblea possono partecipare il Dirigente Scolastico ed i docenti della classe (con diritto di parola).
==> CONSIGLIO DI CLASSE
Viene sempre presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato (quasi sempre si tratta del coordinatore di classe). Viene sempre designato un responsabile per redigere i verbali.
Nella scuola Secondaria di Primo grado troviamo 4 rappresentati dei genitori mentre nella scuola Secondaria di Secondo Grado 2 rappresentati dei genitori e 2 rappresentati degli studenti.
Di cosa si occupa il consiglio di classe?
Oltre a verificare periodicamente l’andamento generale della classe deve proporre costantemente opportunità di crescita e miglioramento delle attività. E’ in questa sede che vengono affrontati possibili conflitti alunno\alunno o alunno\docente e rese “pubbliche al Consiglio” problematiche che interessano i rapporti umani e sociali presenti nella classe.
Ha potere decisionale su ogni progetto proposto (anche progetti sperimentali).
==> CONSIGLIO DI ISTITUTO (chiamato anche CONSIGLIO DI CIRCOLO)
Coordina la propria atttività ed assume la funzione anche di mediatore ed amministratore delle attività dei diversi organi collegiali esprimendo anche un proprio parere sull’andamento amministrativo e didattico.
Si occupa del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Scuola, di aggiornare e personalizzare il P.T.O.F. e di definire il calendario interno e l’orario delle lezioni.
Oltre a queste funzioni, gestisce altri aspetti organizzativi inerenti l’intero Istituto scolastico e rappresenta tutte le componenti presenti al suo interno (Dirigente scolastico, genitori, alunni, docenti e personale non docente). Definisce i criteri relativi alla formazioni della classi ed all’assegnazione dei docenti e delinea i criteri per il coordinamento organizzativo dei Consigli di classe.
La presidenza spetta sempre ad un genitore eletto ed il Consiglio può decidere adottare un proprio regolamento interno. Viene sempre designato un responsabile per redigere i verbali.
Il numero di rappresentanti varia da 14 a 19 membri (con più di 500 alunni), a seconda delle dimensioni dell’istituto scolastico (numero di iscritti).
Le elezioni si svolgono ogni tre anni per tutti i componenti (tranne per gli alunni che invece vengono eletti ogni anno) oppure quando uno o più componenti non sono più presenti.
Solitamente (se composto da 14 membri) è costituito dal Dirigente scolastico, 6 rappresentanti dei docenti, 1 del personale ATA, 3 dei genitori e 3 degli alunni.
Solitamente (se composto da 19 membri) è costituito dal Dirigente scolastico, 8 rappresentanti dei docenti, 2 del personale ATA, 4 dei genitori e 4 degli alunni.
I membri vengono eletti dal Consiglio d’Istituto.
Fermo restando il diritto d’iniziativa del Consiglio d’Istituto, si occupa di gestione economica in quanto prepara i lavori del Consiglio d’Istituto e cura le diverse delibere. Deve obbligatoriamente proporre il programma della attività finanziarie dell’intero Istituto. Si occupa di redigere la relazione delle attività (che cdovrà essere deliberato dal Consiglio d’Istituto entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento). All’interno di questo documento vengono illustrati gli obiettivi da raggiungere e l’utilizzo di risorse (economiche e non) in coerenza con quanto previsto nel P.T.O.F.. Inoltre vengono evidenziati i risultati ottenuti durante l’anno e quelli precedenti.
I componenti di quest’organismo sono esclusivamente i docenti in servizio e quindi appartenenti all’istituto scolastico (di ruolo e non di ruolo).
Viene sempre presieduto dal Dirigente Scolastico che rende esecutive le delibere approvate.
Si riunisce su convocazione del Dirigente scolastico (od almeno un terzo del corpo docenti).
Si occupa di curare la programmazione dell’azione educativa a 360°, di deliberare\modificare progetti (proposti o già operativi), del coordinamento interdisciplinare.
A seguito della Legge n.107 del 13 Luglio 2015, quest’organo è stato modificato sia nella composizione che nel ruolo.
Esso, come per gli altri organi collegiali, deve essere trasparente e imparziale ed ha un ruolo di alta responsabilità e deve individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti. E’ quindi chiaro che deve obbligatoriamente garantire la meritocrazia.
Quali sono i compiti del Comitato di valutazione?
- individuare e stabilire i criteri per la valorizzazione di tutti i docenti in servizio (seguendo anche le linee guida formulare dal Comitato tecnico scientifico nominato dal MIUR) tenendo conto della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti. Tutto questo analizzando attentamente i risultati ottenuti dal docente (o gruppo di docenti); - esprimere il proprio parere sul periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo. In questo caso ai membri del Comitato si aggiunge anche il docente Tutor.
- valutare il servizio su richiesta dell’interessato;
- riabilitare un componente del personale docente;
L’attribuzione, che avviene ogni anno, è sempre a discrezione del Dirigente scolastico che grazie all’operato del Comitato di valutazione individua “i docenti meritevoli” ed assegna loro una somma prelevata dal fondo di valorizzazione del merito del personale docente istituito dalla Legge 107 (comunemente chiamato BONUS). Il Dirigente può tuttavia anche non seguire l’operato del Comitato ed assegnare il “bonus” secondo propri criteri, ovviamente riportanto in forma scritta le proprie motivazioni.