Gli organi collegiali nella scuola: quali sono, cosa fanno e da chi sono composti?

All’interno della Scuola Italiana possiamo identificare diversi organismi di carattere collegiale (gruppi di persone che esercitano determinate funzioni come ad esempio amministrare); ovviamente la funzione è diversa a seconda del livello dove l’organo collegiale è collocato (livello classe, livello istituto…).
Ogni componente viene eletto dalla categoria d’appartenenza (ad esempio i genitori sono eletti dai genitori e così via….).
Perchè all’interno di un’istituzione scolastica sono presenti questi organismi?
Sarebbe impensabile (ed ingiusto) dare potere decisionale  ad un singolo membro della realtà scolastica ed occorre quindi avvalersi di gruppi di esperti eletti da chi vive e fa parte di quel determinato isituto scolastico (perchè ogni scuola è un universo diverso da un altro). Possiamo quindi affermare che nessuna scuola potrebbe esistere e funzionare senza la presenza di tutti gli organi scolastici. A seguito della riforma scolastica Legge 107 del 13 luglio 2015, è stato dato maggior spazio agli organi collegiali, sempre seguendo i principi dell’autonomia.
Quali sono gli organi collegiali e cosa fanno?
Bene, ora vedremo assieme i diversi organismi analizzando attentamente da chi sono composti e quali obblighi e funzioni hanno, diversificandoli anche in base ai diversi ordinamenti.

==> ASSEMBLEA DEI GENITORI
In quando tutori degli alunni (ed educatori) i genitori hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita scolastica dei propri figli ed a riunirsi nei locali della scuola per proporre idee (organizzazione di mercatini o raccolte fondi, ad esempio) e\o affrontare eventuali problematiche presenti all”interno della classe dei propri figli; possono essere riunioni che coinvolgono tutti i genitori degli alunni dell’Istituto scolastico oppure possono riiunirsi esclusivamente i genitori degli alunni di un adeterminata classe.
Viene eletto sempre un rappresentante che assume il ruolo di Presidente.
Chi può convocarla? Informando in anticipo il Dirigente Scolastico, l’assemblea dei genitori viene richiesta dai rappresentati eletti dei consigli di classe oppure dai docenti della classe. La richiesta dovrà contenere oltre la data, anche la motivazione e quindi i punti d’affrontare.
Oltre i genitori, all’assemblea  possono partecipare il Dirigente Scolastico ed i docenti della classe (con diritto di parola).

==> CONSIGLIO DI CLASSE 

La costituzione di quest’organismo cambia ogni anno scolastico ed automaticamente ne fanno parte i docenti di classe ed i rappresentanti eletti non docenti (genitori ed alunni he devono essere eletti entro il 31 ottobre dalle categorie di appartenenza. A parità di voti viene letto il più anziano).
Viene sempre presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato (quasi sempre si tratta del coordinatore di classe). Viene sempre designato un responsabile per redigere i verbali.
Nella scuola Secondaria di Primo grado troviamo 4 rappresentati dei genitori mentre nella scuola Secondaria di Secondo Grado 2 rappresentati dei genitori e 2 rappresentati degli studenti.
Di cosa si occupa il consiglio di classe?
Oltre a verificare periodicamente l’andamento generale della classe deve proporre costantemente opportunità di crescita  e miglioramento delle attività. E’ in questa sede che vengono affrontati possibili conflitti alunno\alunno o alunno\docente e rese “pubbliche al Consiglio” problematiche che interessano i rapporti umani e sociali presenti nella classe.
Ha potere decisionale su ogni progetto proposto (anche progetti sperimentali).

==> CONSIGLIO DI ISTITUTO (chiamato anche CONSIGLIO DI CIRCOLO) 

E’ l’organo di GOVERNO della struttura scolastica.
Coordina la propria atttività ed assume la funzione anche di mediatore ed amministratore delle attività dei diversi organi collegiali esprimendo anche un proprio parere sull’andamento amministrativo e didattico.
Si occupa del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Scuola, di aggiornare e personalizzare il P.T.O.F. e di definire il calendario interno e l’orario delle lezioni.
Oltre a queste funzioni, gestisce altri aspetti organizzativi inerenti l’intero Istituto scolastico e rappresenta tutte le componenti presenti al suo interno (Dirigente scolastico, genitori, alunni, docenti e personale non docente). Definisce i criteri relativi alla formazioni della classi ed all’assegnazione dei docenti e delinea i criteri per il coordinamento organizzativo dei Consigli di classe.
La presidenza spetta sempre ad un genitore eletto ed il Consiglio può decidere adottare un proprio regolamento interno. Viene sempre designato un responsabile per redigere i verbali.
Il numero di rappresentanti varia da 14 a 19 membri (con più di 500 alunni), a seconda delle dimensioni dell’istituto scolastico (numero di iscritti).
Le elezioni si svolgono ogni tre anni per tutti i componenti (tranne per gli alunni che invece vengono eletti ogni anno) oppure quando uno o più componenti non sono più presenti.
Solitamente (se composto da 14 membri) è costituito dal Dirigente scolastico, 6 rappresentanti dei docenti, 1 del personale ATA, 3 dei genitori e 3 degli alunni.
Solitamente (se composto da 19 membri) è costituito dal Dirigente scolastico, 8 rappresentanti dei docenti, 2 del personale ATA, 4 dei genitori e 4 degli alunni.
Solitamente di riunisce a cadenza mensile. 
In seno al Consiglio d’Istituto c’è la GIUNTA ESECUTIVA (organo previsto dagli artt. 8 e 9 D. L.vo 297/94)
E’ composto da Dirigente Scolastico, DSGA con funzioni di segretario della Giunta stessa, 1 docente, 1 impiegato amministrativo\tecnico ausiliario, 1 genitore ed 1 alunno maggiorenne.
I membri vengono eletti dal Consiglio d’Istituto.
Fermo restando il diritto d’iniziativa del Consiglio d’Istituto, si occupa di gestione economica in quanto prepara i lavori del Consiglio d’Istituto e cura le diverse delibere. Deve obbligatoriamente proporre il programma della attività finanziarie dell’intero Istituto. Si occupa di redigere la relazione delle attività (che cdovrà essere deliberato dal Consiglio d’Istituto entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento). All’interno di questo documento vengono illustrati gli obiettivi da raggiungere e l’utilizzo di risorse (economiche e non) in coerenza con quanto previsto nel P.T.O.F.. Inoltre vengono evidenziati i risultati ottenuti durante l’anno e quelli precedenti.
==> COLLEGIO DOCENTI
I componenti di quest’organismo sono esclusivamente i docenti in servizio e quindi appartenenti all’istituto scolastico (di ruolo e non di ruolo).
Viene sempre presieduto dal Dirigente Scolastico che rende esecutive le delibere approvate.
Si riunisce su convocazione del Dirigente scolastico (od almeno un terzo del corpo docenti).
Si occupa di curare la programmazione dell’azione educativa a 360°, di deliberare\modificare progetti (proposti o già operativi), del coordinamento interdisciplinare.
==> COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI
A seguito della Legge n.107 del 13 Luglio 2015, quest’organo è stato modificato sia nella composizione che nel ruolo.
Esso, come per gli altri organi collegiali, deve essere trasparente e imparziale ed ha un ruolo di alta responsabilità e deve individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti. E’ quindi chiaro che deve obbligatoriamente garantire la meritocrazia.
E’ presieduto dal Dirigente scolastico e composto da 3 docenti di ruolo in servizio presso l’istituzione scolastica (due scelti dal Collegio docenti ed uno dal Consiglio d’Istituto), un componente esterno individuato dall’USR (ufficio scolastico regionale), 2 rappresentanti dei genitori se si tratta di una scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, un genitore ed uno studente se si tratta di una scuola del secondo ciclo d’istruzione. Genitori\studenti vengono scelti dal Consiglio d’Istituto.
Quali sono i compiti del Comitato di valutazione?
  • individuare e stabilire i criteri per la valorizzazione di tutti i docenti in servizio (seguendo anche le linee guida formulare dal Comitato tecnico scientifico nominato dal MIUR) tenendo conto della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione  scolastica,  nonché  del
    successo formativo e scolastico degli studenti. Tutto questo analizzando attentamente i risultati ottenuti dal docente (o gruppo di docenti);
  • esprimere il proprio parere sul periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo. In questo caso ai membri del Comitato si aggiunge anche il docente Tutor.
  • valutare il servizio su richiesta dell’interessato;
  • riabilitare un componente del personale docente;
ATTENZIONE perchè il comitato non assegna il BONUS DI MERITO insegnanti.
L’attribuzione, che avviene ogni anno, è sempre a discrezione del Dirigente scolastico che grazie all’operato del Comitato di valutazione individua “i docenti meritevoli” ed assegna loro una somma prelevata dal fondo di valorizzazione del merito del personale docente istituito dalla Legge 107 (comunemente chiamato BONUS). Il Dirigente può tuttavia anche non seguire l’operato del Comitato ed assegnare il “bonus” secondo propri criteri, ovviamente riportanto in forma scritta le proprie motivazioni.

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